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Ecco come fare! La corretta gestione degli orari di lavoro

Ecco come fare! La corretta gestione degli orari di lavoro

La corretta gestione degli orari di lavoro dei medici assistenti e capiclinica è una problematica che diventa ancora più complessa se una lavoratrice è incinta. Per questo, è ancora più importante affrontare questo argomento che è sicuramente spinoso. A tale proposito, l’asmac ha commissionato due perizie al Prof. em. Dr. iur. Dr. h.c. Thomas Geiser, un esperto di diritto del lavoro molto noto negli ambienti giuridici. La prima perizia riguarda questioni generali relative alla corretta gestione degli orari di lavoro del personale medico negli ospedali, mentre la seconda si occupa delle modalità di applicazione pratica delle disposizioni specifiche per la protezione della maternità.

La corretta gestione degli orari di lavoro in generale

Prima di tutto, una breve panoramica sulla distinzione tra ore supplementari e lavoro straordinario: le ore di lavoro che eccedono l’orario di lavoro concordato contrattualmente sono ore supplementari. L’orario di lavoro contrattuale è di norma definito nel contratto di lavoro individuale o in un contratto di lavoro collettivo. Sono invece considerate lavoro straordinario le ore che eccedono l’orario massimo previsto dalla legge. Per i medici assistenti e i capiclinica, l’orario di lavoro massimo previsto dalla legge è di 50 ore settimanali.

La prima perizia del Prof. Geiser tratta tra l’altro la questione della compensazione delle ore straordinarie prestate. Può, ad esempio, il datore di lavoro ordinare, unilateralmente e con breve preavviso, la compensazione delle ore di lavoro straordinario? La risposta è no, non può. In particolare, non può ordinare la compensazione a propria discrezione, bensì necessita del consenso dei lavoratori coinvolti. Nella prassi, vanno quindi osservati i seguenti punti:

  • le ore di straordinario prestate settimanalmente devono essere compensate con tempo libero con il consenso del lavoratore o della lavoratrice oppure devono essere retribuite con un supplemento del 25%.
  • L’ospedale, in quanto datore di lavoro, è obbligatoriamente tenuto a documentare gli orari di lavoro, ivi incluse le pause. Dai documenti deve risultare quando sono state prestate ore di lavoro ordinario e quando ore di lavoro straordinario. Inoltre, se è avvenuta una compensazione, deve essere chiaro tramite quali periodi di tempo libero sono state compensate eventuali ore di straordinario.
  • I lavoratori hanno il diritto di essere informati in qualsiasi momento sul numero ore di lavoro straordinario accumulate e su quali siano state eventualmente compensate.
  • In linea di principio, le ore negative non possono essere compensate con le ore di lavoro straordinario. Tuttavia, se le ore di straordinario vengono compensate con ore negative generatesi successivamente, la compensazione è ammessa, a condizione che il lavoratore o la lavoratrice dia il suo consenso nel singolo caso.
  • Non è consentito, invece, prevedere nel contratto di lavoro o nelle condizioni generali di assunzione la garanzia per il datore di lavoro di poter ordinare unilateralmente la compensazione degli straordinari. Per poter compensare le ore di lavoro straordinario, è necessario il consenso dei lavoratori coinvolti nel caso specifico!
  • La compensazione deve avvenire con tempo libero “reale”. Durante il periodo di compensazione non è permesso ordinare servizio di picchetto o simili.
  • Ai sensi della Legge sul lavoro, la compensazione deve avvenire entro un massimo di 14 settimane. Tale termine può essere prolungato a dodici mesi se i lavoratori e il datore di lavoro sono entrambi d’accordo.

La corretta gestione degli orari di lavoro di donne in gravidanza o che allattano

Secondo la Legge sul lavoro, le donne incinte o che allattano possono lavorare per un massimo di nove ore al giorno. Trattandosi di un divieto assoluto, né la legge, né la giurisprudenza prevedono soluzioni nel caso sia stato prestato un numero di ore di lavoro superiore. La prassi però è ben diversa. Un medico assistente donna in gravidanza in genere continua a lavorare in sala operatoria anche oltre le nove ore, lo stesso vale per la sutura di ferite al pronto soccorso o la redazione di referti dei pazienti. In tal caso vanno osservati i seguenti punti:

  • le ore prestate da una donna incinta o che allatta in più rispetto alle 9 ore giornaliere sono considerate ore lavorate e devono pertanto essere retribuite.
  • I contratti che prevedono una settimana lavorativa di 50 ore comportano una riduzione dell’orario di lavoro contrattuale teorico a 45 ore. Il salario però resta invariato!
  • Il fatto che una donna in gravidanza o che allatta non possa lavorare più di 9 ore, sebbene nel contratto di lavoro sia stabilito un orario teorico superiore, non deve comportare l’accumulo di ore negative o riduzioni salariali.
  • Il medico assistente o capoclinica in gravidanza ha il diritto di assentarsi dal lavoro. Tuttavia, se non sussiste un’inabilità al lavoro in senso medico, non sussiste nemmeno il diritto al salario.

Ulteriori informazioni sul tema del diritto del lavoro sono disponibili tramite i link sottostanti. I soci asmac beneficiano di consulenza legale gratuita su questioni di diritto del lavoro: approfittatene!

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