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Perfezionamento professionale all’estero

Svolgere una parte del perfezionamento professionale all’estero serve ad ampliare l’orizzonte delle proprie conoscenze ed è, in linea di principio, riconosciuto dall’ISFM. Il riconoscimento però non è automatico: senza un certificato firmato e un’attestazione dell’autorità competente nel Paese ospitante, si tratta di tempo perso ai fini del titolo di specializzazione svizzero. In questa pagina forniamo informazioni orientative sugli aspetti da chiarire prima della partenza, durante il soggiorno e dopo il ritorno.

Aspetti da chiarire prima dell’entrata in servizio

Chi desidera svolgere una parte del perfezionamento professionale all’estero dovrebbe accertare per tempo quali attività verranno poi riconosciute e quali no. L’ISFM è generoso, ma pone delle condizioni. Per questo alcuni punti devono essere chiariti e confermati in modo definitivo con mesi di anticipo.

Informarsi presso l’ISFM riguardo alla possibilità di riconoscimento

In linea di principio, un periodo di perfezionamento professionale all’estero può essere riconosciuto, ma il riconoscimento non avviene in modo automatico. Su richiesta, la Commissione dei titoli del rispettivo settore specialistico dell’ISFM verifica ogni posto di lavoro. La richiesta può essere inoltrata tramite l’e-logbook alla voce «Le mie richieste», anche se si tratta per il momento solo di un posto di lavoro ipotetico.

La regola base è che, nel corso dell’intero perfezionamento professionale, almeno due anni del perfezionamento professionale specialistico o di quello complessivo devono essere svolti in Svizzera. Per i settori specialistici che prevedono meno di quattro anni di perfezionamento professionale specialistico, il programma di perfezionamento professionale può prevedere che almeno la metà venga attestata in Svizzera.

Importante: affinché un periodo di perfezionamento professionale all’estero venga riconosciuto ai fini di un titolo di specializzazione svizzero, il luogo di lavoro all’estero deve essere riconosciuto per il rispettivo titolo di specializzazione locale. In base alla nazione, prima di sottoscrivere il contratto di lavoro si raccomanda di ottenere dallo Stato ospitante o dalla relativa autorità un documento che attesti il riconoscimento del perfezionamento professionale pianificato ai fini del rispettivo titolo di specializzazione locale. In Germania, si tratta della Camera medica del Land competente per il relativo luogo di lavoro, in Francia dell’Agence Régionale de Santé (ARS) e in Italia della Scuola di specializzazione competente per il centro di perfezionamento professionale.

L’onere della prova spetta al richiedente: il richiedente è tenuto a dimostrare che il centro di perfezionamento professionale all’estero è conforme ai requisiti previsti dal proprio programma di perfezionamento professionale. Per questo è necessario chiarire per tempo, con la Commissione dei titoli e sulla base del punto 3.2 del foglio informativo dell’ISFM, quali sono i documenti necessari.

Chiarire per tempo residenza, questioni assicurative e fiscali

Il fatto che la residenza venga mantenuta in Svizzera o trasferita all’estero condiziona quasi tutto il resto: assicurazione malattia, AVS e cassa pensioni, assoggettamento alle imposte e, in base al paese, anche permesso di soggiorno e di lavoro.

All’interno dell’area UE/AELS vale sostanzialmente il principio del luogo di lavoro: si è soggetti alle assicurazioni sociali nel luogo in cui si esercita l’attività lavorativa. Per questo, spesso il passaggio a una cassa malati straniera è obbligatorio senza possibilità di scelta. Al di fuori dell’area UE/AELS, dipende invece dal rispettivo accordo bilaterale sulle assicurazioni sociali.

Prima di firmare il contratto è necessario chiarire questi punti con la cassa malati, la cassa di compensazione e la propria cassa pensioni, le quali possono fornire informazioni vincolanti sulle regole applicabili al singolo caso.

Durante il soggiorno all’estero

Prosecuzione delle registrazioni nell’e-logbook

L’intero perfezionamento professionale, quindi anche la parte all’estero, deve essere costantemente registrato nell’e-logbook dell’ISFM.

Il certificato dell’ISFM o un certificato di lavoro deve essere emesso ancor prima della partenza. Devono essere indicati il grado di occupazione, l’attività svolta e le assenze; il documento deve essere datato e firmato dal primario responsabile e – come usuale e richiesto in molti Paesi – deve recare anche il timbro dell’istituzione. Per esperienza, riuscire a ottenere a posteriori un certificato completo dalla Svizzera è molto più complicato.

Tenere sott’occhio i requisiti dello Stato ospitante

È opportuno informarsi per tempo presso lo Stato ospitante riguardo ai documenti richiesti e ai termini previsti. I requisiti variano notevolmente e la procedura per ottenere determinati documenti può durare settimane.

Dopo il ritorno in Svizzera - Richiesta del riconoscimento

Il periodo trascorso all’estero conta solo se l’ISFM lo ha ufficialmente riconosciuto. La procedura di richiesta è in sé piuttosto semplice: la si effettua tramite l’e-logbook dell’ISFM alla voce «Le mie richieste». Il segretariato verifica se la richiesta comporta una decisione in merito al riconoscimento oppure il riconoscimento diretto. Per evitare ritardi, bisogna prestare attenzione che la documentazione presentata sia completa secondo il punto 3.2 del foglio informativo dell’ISFM (informazioni aggiornate a settembre 2026).

Svolgimento di un praticantato durante gli studi all’estero

Chi desidera accumulare esperienza all’estero già durante gli studi, lo può fare. Un metodo molto diffuso è tramite swimsa Exchanges, il programma svizzero dell’IFMSA:

  • il programma funge da intermediario per praticantati clinici di quattro settimane (SCOPE) e soggiorni di ricerca (SCORE);
  • le iscrizioni sono aperte in genere da marzo a giugno e successivamente sono disponibili solo eventuali posti residui;
  • a decidere se il praticantato deve essere riconosciuto e in che modo è la facoltà di medicina svizzera.

→ swimsa Exchanges

Quali servizi fornisce l’asmac ai soci

L’asmac resta la vostra associazione anche durante un eventuale periodo di lavoro all’estero.

  • La consulenza giuridica asmac fornisce supporto prima e dopo il soggiorno all’estero, soprattutto per questioni concernenti il contratto di lavoro svizzero, un’eventuale disdetta e il ritorno.
  • Durante il soggiorno all’estero l’affiliazione all’asmac non può essere sospesa. Se il soggiorno dura almeno sette mesi dell’anno di affiliazione, è tuttavia possibile richiedere una riduzione del 50% della quota sociale. La relativa domanda deve essere presentata ogni anno per iscritto entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno in corso. Per ogni domanda viene preso in considerazione un solo criterio per la riduzione.

→ Riduzione della quota sociale