Svolgere una parte del perfezionamento professionale all’estero serve ad ampliare l’orizzonte delle proprie conoscenze ed è, in linea di principio, riconosciuto dall’ISFM. Il riconoscimento però non è automatico: senza un certificato firmato e un’attestazione dell’autorità competente nel Paese ospitante, si tratta di tempo perso ai fini del titolo di specializzazione svizzero. In questa pagina forniamo informazioni orientative sugli aspetti da chiarire prima della partenza, durante il soggiorno e dopo il ritorno.
Aspetti da chiarire prima dell’entrata in servizio
Chi desidera svolgere una parte del perfezionamento professionale all’estero dovrebbe accertare per tempo quali attività verranno poi riconosciute e quali no. L’ISFM è generoso, ma pone delle condizioni. Per questo alcuni punti devono essere chiariti e confermati in modo definitivo con mesi di anticipo.
Informarsi presso l’ISFM riguardo alla possibilità di riconoscimento
In linea di principio, un periodo di perfezionamento professionale all’estero può essere riconosciuto, ma il riconoscimento non avviene in modo automatico. Su richiesta, la Commissione dei titoli del rispettivo settore specialistico dell’ISFM verifica ogni posto di lavoro. La richiesta può essere inoltrata tramite l’e-logbook alla voce «Le mie richieste», anche se si tratta per il momento solo di un posto di lavoro ipotetico.
La regola base è che, nel corso dell’intero perfezionamento professionale, almeno due anni del perfezionamento professionale specialistico o di quello complessivo devono essere svolti in Svizzera. Per i settori specialistici che prevedono meno di quattro anni di perfezionamento professionale specialistico, il programma di perfezionamento professionale può prevedere che almeno la metà venga attestata in Svizzera.
- Per verificare le informazioni esatte dell’ISFM in merito al riconoscimento, potete consultare il seguente documento: https://www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_ausl_art_33_i.pdf
Importante: affinché un periodo di perfezionamento professionale all’estero venga riconosciuto ai fini di un titolo di specializzazione svizzero, il luogo di lavoro all’estero deve essere riconosciuto per il rispettivo titolo di specializzazione locale. In base alla nazione, prima di sottoscrivere il contratto di lavoro si raccomanda di ottenere dallo Stato ospitante o dalla relativa autorità un documento che attesti il riconoscimento del perfezionamento professionale pianificato ai fini del rispettivo titolo di specializzazione locale. In Germania, si tratta della Camera medica del Land competente per il relativo luogo di lavoro, in Francia dell’Agence Régionale de Santé (ARS) e in Italia della Scuola di specializzazione competente per il centro di perfezionamento professionale.
L’onere della prova spetta al richiedente: il richiedente è tenuto a dimostrare che il centro di perfezionamento professionale all’estero è conforme ai requisiti previsti dal proprio programma di perfezionamento professionale. Per questo è necessario chiarire per tempo, con la Commissione dei titoli e sulla base del punto 3.2 del foglio informativo dell’ISFM, quali sono i documenti necessari.
Spesso per candidarsi a un posto di lavoro negli Stati della UE è necessario un attestato di conformità del diploma federale di medico alle direttive UE. Molte autorità straniere pretendono inoltre una conferma del diploma, motivo per il quale è opportuno chiarire preventivamente se anche tale documento è richiesto. Tutti i documenti possono essere emessi dalla MEBEKO dietro pagamento di una tariffa.
Molti Paesi richiedono un «Certificate of good standing», cioè un certificato di buona condotta. Si tratta di un’attestazione del fatto che non sussistono procedimenti disciplinari contro il richiedente. In Svizzera non esiste un’autorità nazionale competente: ogni Cantone in cui viene svolta l’attività deve emettere un documento separato. È quindi necessario scrivere direttamente alle rispettive direzioni sanitarie cantonali competenti per i posti di lavoro occupati fino a quel momento. È inoltre opportuno chiedere preventivamente allo Stato ospitante quanto deve essere recente il certificato. Normalmente il documento non deve essere più vecchio di tre mesi. Infine, è consigliabile richiedere tempestivamente il certificato al Cantone, poiché spesso ci vuole del tempo per ottenerlo. Raccomandiamo di effettuare la richiesta 5-6 mesi prima.
In base al Paese in cui si intende lavorare, vale la pena di dare un’occhiata alla guida della FMH «Arbeiten im Ausland» (solo in tedesco e francese). In 80 pagine, la FMH ha raccolto informazioni dettagliate per i medici svizzeri concernenti questioni giuridiche, assicurazioni sociali, aspetti fiscali, permesso di soggiorno e avvertenze specifiche per ogni nazione.
Chiarire per tempo residenza, questioni assicurative e fiscali
Il fatto che la residenza venga mantenuta in Svizzera o trasferita all’estero condiziona quasi tutto il resto: assicurazione malattia, AVS e cassa pensioni, assoggettamento alle imposte e, in base al paese, anche permesso di soggiorno e di lavoro.
All’interno dell’area UE/AELS vale sostanzialmente il principio del luogo di lavoro: si è soggetti alle assicurazioni sociali nel luogo in cui si esercita l’attività lavorativa. Per questo, spesso il passaggio a una cassa malati straniera è obbligatorio senza possibilità di scelta. Al di fuori dell’area UE/AELS, dipende invece dal rispettivo accordo bilaterale sulle assicurazioni sociali.
Prima di firmare il contratto è necessario chiarire questi punti con la cassa malati, la cassa di compensazione e la propria cassa pensioni, le quali possono fornire informazioni vincolanti sulle regole applicabili al singolo caso.
Durante il soggiorno all’estero
Prosecuzione delle registrazioni nell’e-logbook
L’intero perfezionamento professionale, quindi anche la parte all’estero, deve essere costantemente registrato nell’e-logbook dell’ISFM.
Il certificato dell’ISFM o un certificato di lavoro deve essere emesso ancor prima della partenza. Devono essere indicati il grado di occupazione, l’attività svolta e le assenze; il documento deve essere datato e firmato dal primario responsabile e – come usuale e richiesto in molti Paesi – deve recare anche il timbro dell’istituzione. Per esperienza, riuscire a ottenere a posteriori un certificato completo dalla Svizzera è molto più complicato.
Tenere sott’occhio i requisiti dello Stato ospitante
È opportuno informarsi per tempo presso lo Stato ospitante riguardo ai documenti richiesti e ai termini previsti. I requisiti variano notevolmente e la procedura per ottenere determinati documenti può durare settimane.
Dopo il ritorno in Svizzera - Richiesta del riconoscimento
Il periodo trascorso all’estero conta solo se l’ISFM lo ha ufficialmente riconosciuto. La procedura di richiesta è in sé piuttosto semplice: la si effettua tramite l’e-logbook dell’ISFM alla voce «Le mie richieste». Il segretariato verifica se la richiesta comporta una decisione in merito al riconoscimento oppure il riconoscimento diretto. Per evitare ritardi, bisogna prestare attenzione che la documentazione presentata sia completa secondo il punto 3.2 del foglio informativo dell’ISFM (informazioni aggiornate a settembre 2026).
Svolgimento di un praticantato durante gli studi all’estero
Chi desidera accumulare esperienza all’estero già durante gli studi, lo può fare. Un metodo molto diffuso è tramite swimsa Exchanges, il programma svizzero dell’IFMSA:
- il programma funge da intermediario per praticantati clinici di quattro settimane (SCOPE) e soggiorni di ricerca (SCORE);
- le iscrizioni sono aperte in genere da marzo a giugno e successivamente sono disponibili solo eventuali posti residui;
- a decidere se il praticantato deve essere riconosciuto e in che modo è la facoltà di medicina svizzera.
Quali servizi fornisce l’asmac ai soci
L’asmac resta la vostra associazione anche durante un eventuale periodo di lavoro all’estero.
- La consulenza giuridica asmac fornisce supporto prima e dopo il soggiorno all’estero, soprattutto per questioni concernenti il contratto di lavoro svizzero, un’eventuale disdetta e il ritorno.
- Durante il soggiorno all’estero l’affiliazione all’asmac non può essere sospesa. Se il soggiorno dura almeno sette mesi dell’anno di affiliazione, è tuttavia possibile richiedere una riduzione del 50% della quota sociale. La relativa domanda deve essere presentata ogni anno per iscritto entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno in corso. Per ogni domanda viene preso in considerazione un solo criterio per la riduzione.