Nuovo Paese, nuovo sistema, nuove regole. Per iniziare a lavorare in una clinica svizzera serve definire alcuni aspetti preliminari di carattere burocratico, dal diploma di medico all’autorizzazione all’esercizio della professione. Questa pagina fornisce un quadro degli aspetti principali.
Il primo passo: riconoscimento del vostro diploma di medico
In Svizzera, qualsiasi attività medica presuppone un’iscrizione nel Registro delle professioni mediche (MedReg). L’iscrizione viene effettuata automaticamente, non appena viene riconosciuto o registrato un diploma estero. Se e in che modo il vostro diploma verrà registrato dipende da dove è stato emesso. Esistono sostanzialmente tre strade possibili:
I diplomi di stati UE/AELS possono essere riconosciuti direttamente dalla Commissione delle professioni mediche MEBEKO, se il titolare o il suo coniuge è in possesso della cittadinanza di uno stato UE/AELS. Dopo il riconoscimento, l’iscrizione nel MedReg viene effettuata automaticamente. L’elaborazione della domanda può richiedere alcuni mesi. La presentazione è possibile solo per posta. Per i diplomi del Regno Unito (UK) esiste una regolamentazione speciale.
I diplomi di stati terzi non vengono riconosciuti direttamente. Se i requisiti giuridici federali sono soddisfatti, la MEBEKO può registrare il diploma come diploma estero non riconoscibile e iscriverlo nel MedReg. Ciò consente di svolgere un’attività come medico assistente sotto sorveglianza – la vera e propria autorizzazione all’esercizio della professione è tuttavia regolata dalle autorità sanitarie cantonali. Per il conseguimento del titolo di specializzazione è necessario presentare successivamente un diploma federale di medico.
Eccezione: se il diploma di uno stato terzo è già stato riconosciuto in uno stato membro dell’UE/AELS, il riconoscimento diretto in Svizzera è possibile.
Se non è possibile ottenere il riconoscimento o la registrazione, si può conseguire successivamente un diploma federale di medico, in genere tramite un corso di studi presso un’università svizzera, eventualmente tramite riconoscimento di crediti formativi già acquisiti. La decisione in merito all’ammissione e al riconoscimento spetta all’università, non alla MEBEKO. In presenza di una sufficiente esperienza clinica in Svizzera, al posto del riconoscimento è possibile l’ammissione diretta all’esame federale tramite la MEBEKO. In ogni caso è necessario contattare personalmente la MEBEKO per valutarne le esatte disposizioni.
La lingua è essenziale!
I datori di lavoro sono tenuti a verificare se i medici dispongono di conoscenze sufficienti di una lingua nazionale. Per l’iscrizione nel MedReg è richiesto come minimo il livello B2 in una lingua nazionale della Svizzera. Chi desidera aprire un proprio studio medico o fatturare a carico delle casse malati, necessita del livello C1. La registrazione relativa alla lingua può essere richiesta alla MEBEKO contemporaneamente alla presentazione della domanda relativa al diploma. Nel modulo di domanda è spiegato qual è il tipo di attestato di conoscenza della lingua richiesto.
Perfezionamento professionale: conseguimento e riconoscimento di titoli di specializzazione
In Svizzera, la fase come medico assistente è un perfezionamento professionale per il conseguimento del titolo di specializzazione secondo le direttive dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). La durata totale del perfezionamento professionale è di almeno tre anni per il titolo di «Medico di base» e di almeno 5-6 anni per un titolo di specializzazione, per conseguire il quale è necessario soddisfare i requisiti del rispettivo programma di perfezionamento professionale. In Svizzera esiste la cosiddetta «pianificazione del perfezionamento professionale sotto la propria responsabilità», cioè un «unstructured medical training» – i medici organizzano e pianificano lo svolgimento del proprio perfezionamento professionale autonomamente, candidandosi personalmente per i posti di perfezionamento professionale vacanti. In alcune regioni, il perfezionamento professionale può anche essere maggiormente strutturato, ad esempio tramite rotazioni organizzate. Indipendentemente dal conseguimento di un titolo di specializzazione in Svizzera, è anche possibile farsi riconoscere un titolo di perfezionamento professionale estero.
L’ISFM è il soggetto di riferimento centrale per il perfezionamento professionale medico e l’aggiornamento continuo. Sul suo sito Web sono disponibili informazioni rilevanti e soggetti ai quali rivolgersi. L’e-logbook dell’ISFM funge da fonte di documentazione centrale di tutti gli attestati e i rapporti di lavoro. I medici assistenti sono tenuti a caricare nell’e-logbook tutti i documenti rilevanti come certificati o attestazioni relativi ai propri rapporti di lavoro.
→ ISFM – Programmi di perfezionamento professionale/Titoli di specializzazione
→ ISFM Registro di tutti i centri di perfezionamento professionale riconosciuti (in tedesco e francese)
Indipendentemente dalla procedura di riconoscimento, tutti i medici stranieri necessitano di un permesso di dimora valido. Per i cittadini di Paesi UE/AELS sono previste condizioni semplificate. Per svolgere un’attività indipendente necessitano di un’autorizzazione a esercitare la professione del rispettivo Cantone.
Per poter fatturare tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è necessaria un’apposita autorizzazione separata. A tale riguardo si applicano in parte condizioni regolate a livello cantonale, tra cui un obbligo di avere svolto un’attività triennale presso un centro di perfezionamento professionale svizzero, nonché eventuali tetti massimi cantonali in determinati settori specialistici. Raccomandiamo di informarsi tempestivamente sulla situazione nel rispettivo Cantone.
Chi esercita l’attività in Svizzera per meno di 90 giorni all’anno può utilizzare la procedura di dichiarazione semplificata presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), a condizione che la residenza e l’attività principale restino all’estero.
→ Informazioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per cittadini dell’UE/AELS
→ Informazioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per cittadini di Paesi non UE/AELS
→ Procedura di dichiarazione per prestatori di servizi (SEFRI)
Riconoscimento di titoli di specializzazione di Paesi UE/AELS e di Paesi non UE
La MEBEKO è responsabile del riconoscimento diretto di titoli di specializzazione di stati UE/AELS. I termini titolo di specializzazione e titolo di perfezionamento professionale indicano la stessa cosa. Se le relative condizioni vengono soddisfatte, è possibile presentare una domanda alla MEBEKO.
→ Domanda di riconoscimento di un titolo di perfezionamento professionale UE/AELS (UFSP)
In base alla situazione di partenza i titoli che non provengono dallo spazio UE/AELS
- possono essere riconosciuti indirettamente (se sono già stati riconosciuti in uno stato UE/AELS)
- oppure può essere conseguito successivamente il titolo di perfezionamento professionale federale.
In determinate circostanze i periodi di perfezionamento professionale svolti all’estero possono essere riconosciuti ai fini di un titolo federale – la relativa commissione dei titoli dell’ISFM verifica questi casi singolarmente previa presentazione di una richiesta all’ISFM.
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